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Ordinanza — n. 14135/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of responsibility claims in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14135/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a reduced drug possession sentence, arguing for a lighter reclassification and questioning the evidentiary basis of the facts. The court rejected these claims because the appellant and their lawyer explicitly waived the right to contest liability during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant waives the right to contest liability in the second instance, thereby forfeiting the opportunity to raise substantive defenses regarding the qualification of the crime.

Parole chiave

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drug possession offense waiver of liability appellate waiver inadmissible appeal procedural costs DPR 309/90 Cassation dismissal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 1051/2025, emessa in data 17 novembre 2025, riformava meramente in punto di sanzione irrogata la sentenza resa, in data 23 aprile 2025, dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore a carico di Ippolito Dario, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 co. 1 DPR 309/90, perché, al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge, deteneva illecitamente un'ingente quantità di sostanza stupefacente. Il predetto veniva, pertanto, condannato alla pena così diminuita e pari ad anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 17.400,00 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo i seguenti motivi di ricorso: con il primo lamenta vizio di motivazione per aver la Corte territoriale fondato la propria decisione su un'arbitraria ricostruzione dei fatti in assenza di elementi di rilevante spessore probatorio; con il secondp censura violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'omessa riqualificazione della fattispecie di reato contestata nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90.

3. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

4. Si osserva, difatti, che i due motivi di ricorso, con il quale si è censurata la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili, dovendosi considerare che nel giudizio di appello vi è stata rinuncia ai motivi in punto di responsabilità da parte dell'imputato, unitameriè al proprio difensore.

7. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M