Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissible legal qualification argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's argument regarding the legal qualification of the facts did not fall within the permitted grounds for review under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The defendant challenged the conviction for drug trafficking, claiming the lower court erred in classifying the substance possession under Article 73 of the relevant decree, while the court noted the defendant had previously accepted a plea bargain. Consequently, the court ruled that a party cannot contest legal qualifications they have already accepted through a plea, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An accused who has accepted a plea bargain cannot raise on appeal a challenge to the legal qualification of the facts because such a challenge would contradict the voluntary waiver of contestation rights inherent in the plea.
Parole chiave
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CUI 05LUVEI ) nato a CASTEL SAN GIORGIO il 27/02/1961 avverso la sentenza del 17/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Lombardi Maurizio ricorre, a mezzo del proprio difensore, per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/1990 per erronea qualificazione giuridica del fatto ascrittogli. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibílità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), per infondatezza del motivo attinente all'erronea qualificazione giuridica del fatto.
Per ciò che riguarda la qualificazione giuridica del fatto, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come incongrua, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Nel caso di specie, peraltro, il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la detenzione della sostanza fosse destinata alla cessione a terzi e non all'uso personale in quanto idonea a soddisfare la domanda di un ampio mercato e che altresì per via dell'ingente quantitativo rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, si possa ragionevolmente escludere che il comportamento posto in essere dal Lombardi possa rientrare nell'ambito applicativo di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dellzi ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MAb1ìri Do a e Ferranti DEPOCATATA IN CANE'', • i 7 2026 Fufrz, Adorz,z De .sapitid