Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding non-appealable illogical reasoning in plea bargain sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding illogical reasoning did not fall under the specific grounds permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the lower court's reasoning was flawed, but the court noted that in such pacts, the defendant waives the right to contest the accusation and cannot appeal against the agreed terms. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, co. 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; The appeal must be based on specific statutory grounds, and complaints regarding the illogical nature of the judge's reasoning in a plea bargain are inadmissible as they concern the voluntary pact accepted by the defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: POLIMENI EMANUELE nato a MESSINA il 05/04/1997 avverso la sentenza del 01/12/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Polimeni Emanuele ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 23 L. 110/75 c.p., del reato di cui all'art. 110 - 648 c.p., del reato di cui all'art. 110 - 73 co. 1 D.P.R. 309/90 c.p., nonché del reato di cui all'art. 110 - 697 c.p., deducendo inosservanza o erronea applicazione dei seguenti artt. ossia dell'art. 23 L. 110/75, dell'art. 648 c.p., 73 co. 1 D.P.R.. 309/90, dell'art. 697 c.p. e delle norme sul concorso di persone, oltre all'art. 444 co. 2 e all'art. 129 c.p.p. Deduce altresì manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, Va peraltro ribadito che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Cass., Sez.
U., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto; Id., Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come illogica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la p na pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per Cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.4 Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, non si evincevano elementi su cui fondare ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, II comma cod. proc. pen, come emergenti dalla sentenza impugnata n. 376/2025, emessa in data 1 dicembre 2025, dal GUP del Tribunale di Messina.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell, i ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M