Italian Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific comparison with lower court's detailed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Saiello Diego and Vastarella Raffaele inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants challenged the lower court's findings on criminal responsibility and sentencing, but the Court found their arguments generic and failed to compare them with the detailed reasoning provided by the Court of Appeal. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 61 n. 5 cod. pen.: Appeals must be specific and compare arguments with the lower court's reasoning; generic complaints regarding sentencing or facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: Saiello Diego nato a Napoli il 23/10/1970 Vastarella Raffaele nato a Napoli il 23/11/2001 avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Saiello Diego e Vastarella Raffaele; ritenuto che in presenza di una doppia decisione conforme dei giudici di merito: - l'unico motivo proposto dal Vastarella Raffaele si caratterizza per genericità ed aspecificità, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello (che ha ampiamente motivato in ordine all'inequivoco riconoscimento del ricorrente quale soggetto al quale veniva consegnato denaro e monili, così come ampiamente riscontrato dalle telecamere di video sorveglianza pag.3 e seg.), sicché la censura si risolve nella proposta di una lettjra alternativa del merito non consentita in questa sede; - il primo, secondo e terzo motivo di ricorso proposti dal Saiello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro e volti a contestare la ricostruzione effettuata dalla Corte di appello in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente; che tali motivi si caratterizzano in quanto reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabiliargomentazioni della Corte di appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata degli elementi di indagine acquisiti in considerazione del rito prescelto, particolarmente significativi ed univoci in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, in assenza di qualsiasi travisamento, tra l'altro dedotto in modo generico(si vedano pagg.3 e seg., anche tenuto conto di una serie di elementi oggettivi, dichiarazioni della persona offesa, riscontri sulla base dei tabulati telefonici, presenza nella zona di residenza della persona offesa, tracciato del Gps della auto utilizzata dal concorrente nel reato, noleggiata dal Saiello); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che non può essere dedotta la violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. ( Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01;
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01); osservato che il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, con i quali si censura il trattamento sanzionatorio (quanto alla recidiva, alle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena base con conseguente incidenza sull'effettività della riduzione premiale, oltre che sulla effettiva ricorrenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen.) sono manifestamente infondati, siaper la loro genericità, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso le allegazioni difensive sui temi devoluti, evidenziando la gravità del fatto, le modalità odiose dello stesso, il fatto che sia stato realizzato in danno di persona in stato di evidente di minorata difesa, escludendo, inoltre, la presenza di fatti positivamente valutabili; che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione).
Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DA LA BORSELLINO DPOSITATA CANC°:"A :RA PR 20 6 ti Noto n Mani