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Ordinanza — n. 14124/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and merely reproducing lower court censure on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14124/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different sentencing assessment, but the court found the arguments were generic and merely reproduced the lower court's existing censure. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific grounds for re-evaluating the evidence or facts.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 366 c.p.: Appeals that merely reproduce the lower court's censure without specific grounds for re-evaluating evidence or facts are inadmissible as they lack objective specificity regarding the judgment's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments sentencing censure reproductive criticism court costs fine condono delle spese procedurali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 366 c.p.
art. 385 c.p
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Testo completo

l Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 31005/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da Basiricò Leonardo e relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M