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Ordinanza — n. 14121/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding criminal liability and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14121/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of criminal liability and recidivism, but the court found the arguments merely repetitive of issues already adequately evaluated by the trial judges. Consequently, the court rejected the request for a different factual reconstruction due to the lack of specific engagement with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive censure regarding facts and law renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability appeal recidivism finding inadmissible appeal repetitive censure specificity requirement recidiva nell'infrazione ricusazione del pubblico ministero reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

ato a BARLETTA il 07/06/1971 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 30941/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto da Curci Michele e relativi al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'att. 337 c.p. e alla ritenuta recidiva Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M