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Ordinanza — n. 14120/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-compliant with appeal requirements under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14120/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing and lack of culpability, but the court found the arguments merely repetitive of lower court assessments and substantively generic. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the specific requirements for challenging the conviction and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive censure without new facts or specific legal grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic censure rejection repetitive arguments dismissal Italian Criminal Procedure Code sentencing appeal requirements aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 c.p
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Testo completo

nato a CERIGNOLA il 29/11/1980 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 30912/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da Laviola Cosimo e relativi al giudizio di responsabilità, al dolo, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, alla ritenuta recidiva, alla sostituzione della pena, alla dosimetria della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (la richiesta di pena sostitutiva non era stata dedotta specificamente con latto di appello); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M