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Ordinanza — n. 14106/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14106/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Raia Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding criminal responsibility, intent, and the existence of a mitigating circumstance under Article 54 of the Penal Code. The court rejected this because the appeal was a generic reproduction of censure already evaluated by the lower court and failed to objectively confront the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 54 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces censure already adequately evaluated by the judges of the merits and is substantively aimed at soliciting a different evaluation of evidence and a different reconstruction of facts, while being objectively generic with respect to the motivation of the appealed judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal rejection reproduction of censure Article 54 Penal Code mitigating circumstance procedural costs Cassation review allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
30600/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Raia Giuseppe e relativo al giudizio di responsabilità, al dolo, alla sussistenza della scriminante di cui all'art.
Art. 54 c.p.
art. 385 c.p
30600/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Raia Giuseppe e relativo al giudizio di responsabilità, al dolo, alla sussistenza della scriminante di cui all'art.
art. 54 c.p
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Testo completo

ato a NAPOLI il 30/11/1976 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 30600/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Raia Giuseppe e relativo al giudizio di responsabilità, al dolo, alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 c.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.MCA.r i7 2026 Funzior izíario Ma ti e Switis