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Ordinanza — n. 14105/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of standing or procedural defect under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14105/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant, convicted of the crime in Article 385 of the Penal Code, challenged the Second Instance Court's judgment personally. The court rejected the appeal because the legal grounds for admissibility were not met, resulting in a dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks the requisite standing or fails to comply with mandatory procedural requirements, thereby precluding the review of the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of standing procedural defect Article 385 Penal Code Second Instance judgment evasione all'obbligo di contribuzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 c.p
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Testo completo

O nato a POLLENA TROCCHIA il 14/10/1982 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 30591/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Letto il ricorso, proposto personalmente dall'imputato; Ritenuto il ricorso inammissibile; Ritenuto, pertanto, che l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q P.Q.M