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Ordinanza — n. 14101/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14101/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14101/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 30570/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Rago Giuseppe, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M

Regesto Legislator

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art. 648 c.p; Ordinanza — n. 14101/2026 — snpen · Corte di Cassazione: iere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 30570/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Rago Giuseppe, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M

Parole chiave

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ripristino delle indennità disoccupazione supplemento per l'integrazione recidiva nell'infrazione assistenza riabilitativa restituzione dell'assistenza sociale provvedimento di reinserimento

Disposizioni normative citate

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art. 648 c.p
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Testo completo

iere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 30570/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Rago Giuseppe, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M