Ordinanza — n. 14101/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 30570/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Rago Giuseppe, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 c.p; Ordinanza — n. 14101/2026 — snpen · Corte di Cassazione: iere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 30570/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Rago Giuseppe, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M
Parole chiave
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iere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 30570/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Rago Giuseppe, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M