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Ordinanza — n. 14090/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming non-absorption of crimes and prescription defense as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14090/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the crime of resisting a public official was not absorbed by the crime of violence against a public official and sought a declaration of prescription. The court rejected these claims, noting that the two offenses are distinct and concurrent, and that the prescription period had not expired while the statute of limitations had not yet run.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 651 cod. pen.; Art. 344 bis c.p.p.: The crime of violence against a public official is not absorbed by the crime of resisting a public official when the conduct is materially successive and distinct; furthermore, the statute of limitations does not apply if the term of improcedibility has not yet expired.

Parole chiave

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non-absorption of crimes resisting public official violence against public official statute of limitations term of improcedibility inadmissible appeal concurrent offenses rifiuto del servizio militare

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod.
Art. 651 cod. pen.
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato, avendo la Corte di cassazione in più occasioni chiarito che il reato di cui all'art. 651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art.
Art. 344 bis c.p.p.
art. 651 c.p
pen), Esaminati i motivi del ricorso proposto da Cecchini Davide e relativi al mancato assorbimento del reato previsto dall'art. 651 c.p.
art. 651 cod. pen
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato, avendo la Corte di cassazione in più occasioni chiarito che il reato di cui all'art. 651 cod. pen.
art. 337 cod. pen
non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod.
art. 344 bis c.p
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Testo completo

sigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 30345/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337- 341 bis- 651 cod. pen), Esaminati i motivi del ricorso proposto da Cecchini Davide e relativi al mancato assorbimento del reato previsto dall'art. 651 c.p. in quello di resistenza a pubblico ufficiale, alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 651 c.p., al giudizio di responsabilità per i residui reati, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato, avendo la Corte di cassazione in più occasioni chiarito che il reato di cui all'art. 651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto, quanto al secondo, perché anch'esso manifestamente infondato, non rilevando, in ragione della data di commissione del reato, la causa di estinzione della prescrizione, quanto, piuttosto, il termine di improcedibilità di cui all'art. 344 bis c.p.p., nella specie non decorso, e, quanto agli altri motivi, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ina P.Q.MIl Consigliere est sore DEPO7ITA, -A Il PC.;,? A 1 7 PF,1 2026