Cassation appeal dismissed for genericity and lack of new arguments regarding criminal liability and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, contesting liability, sentencing, and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already evaluated by the lower court and were objectively generic, failing to confront the specific reasoning of the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are merely reproductive of censure already adequately evaluated by the judges of the merits or if they are objectively generic with respect to the reasoning of the appealed judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ETTA nato a MILAZZO il 19/01/1986 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 30258/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da Maggiorino Concetta e relativi alla imputabilità, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (il motivo relativo alla dosimetria della era inammissibile per genericità sin dall'appello - cfr., atto di impugnazione);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammi P.Q.M