Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of concrete prejudice and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment improperly reclassified the crime from Article 336 to Article 337 of the Penal Code without mentioning the penalty in its operative part. The court rejected these claims as manifestly unfounded because the reclassification was foreseeable, no specific concrete prejudice was demonstrated, and the arguments merely repeated criticisms already adequately addressed by the lower judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336, 337 c.p.; Appeals must demonstrate concrete prejudice and specific interest to be admissible, as generic criticisms of factual reconstruction or predictable legal reclassifications without identified harm are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
al Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 30250/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per reato di cui all'art. 337 cod. pen), la memoria; Esaminati i motivi del ricorso proposto da Alfonso Francesco e relativi alla avvenuta riqualificazione del fatto originariamente ricondotto all'art. 336 c.p. in quello di cui all'art. 337 c.p. - e della quale non vi sarebbe stata menzione del dispositivo della sentenza di primo grado-al vizio relativo al punto in questione da parte della sentenza impugnata, alla diversità strutturale tra le due fattispecie, al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto ai primi due, manifestamente infondati, non essendo stato spiegato né quale sarebbe stato il pregiudizio in concreto subito e quale la lesione derivante da una riqualificazione del tutto prevedibile, né, ancora, quale sarebbe l'interesse a ricorrere in punto di pena, e, quanto agli altri motivi, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara i P.Q.M