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Ordinanza — n. 14081/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for prescription defense as generic and non-justifying against prescribed crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14081/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Costi Giuseppe, argued for acquittal based on prescription under Article 393 bis of the Penal Code, but the court found no specific elements to justify this defense against a prescribed offense. The court rejected the arguments as merely repetitive of lower court censure, substantively aimed at re-evaluating evidence, and objectively generic regarding the merits judgment.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, c.p.; Art. 393 bis c.p.; Art. 337 cod. pen.: An appeal claiming prescription must be specific and justifying; generic arguments failing to address the merits are inadmissible.

Parole chiave

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criminal prescription defense inadmissible appeal generic arguments rejection penal code liability court costs award reati contro la pubblica autorità reato di coazione difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129, comma 2, c.p.
pen., alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla esimente di cui all'art 393 bis c.p.; Ritenuti i motivi inammissibili perché non emergono elementi che possano giustificare, rispetto ad un reato prescritto, cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.
Art. 393 bis c.p.
Art. 337 cod. pen.
29986/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto da Costi Giuseppe e relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
29986/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto da Costi Giuseppe e relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod.
art 393 bis c.p
pen., alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla esimente di cui all'art 393 bis c.p.; Ritenuti i motivi inammissibili perché non emergono elementi che possano giustificare, rispetto ad un reato prescritto, cause di proscioglimento ai sensi dell'art.
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Testo completo

a FIRENZE il 08/02/1971 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 29986/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto da Costi Giuseppe e relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla esimente di cui all'art 393 bis c.p.; Ritenuti i motivi inammissibili perché non emergono elementi che possano giustificare, rispetto ad un reato prescritto, cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p. e perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M7 2026 i Ftifl2' a „m/ai