Cassation dismisses appeal for prescription defense as generic and non-justifying against prescribed crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Costi Giuseppe, argued for acquittal based on prescription under Article 393 bis of the Penal Code, but the court found no specific elements to justify this defense against a prescribed offense. The court rejected the arguments as merely repetitive of lower court censure, substantively aimed at re-evaluating evidence, and objectively generic regarding the merits judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 2, c.p.; Art. 393 bis c.p.; Art. 337 cod. pen.: An appeal claiming prescription must be specific and justifying; generic arguments failing to address the merits are inadmissible.
Parole chiave
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a FIRENZE il 08/02/1971 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 29986/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto da Costi Giuseppe e relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla esimente di cui all'art 393 bis c.p.; Ritenuti i motivi inammissibili perché non emergono elementi che possano giustificare, rispetto ad un reato prescritto, cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p. e perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M7 2026 i Ftifl2' a „m/ai