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Ordinanza — n. 14080/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding non-punishment causes under Art. 129 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14080/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Comparetti brothers inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued that the lower court failed to assess potential causes of non-punishment under Article 129 of the Penal Code, but the court found this argument too vague. Consequently, the court ruled that the appeal does not meet the specificity requirements necessary for a valid cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited lack the required specificity to allow the reviewing judge to identify the precise legal reliefs and exercise their supervisory power.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility specificity of grounds Article 581 procedural code Article 129 Penal Code lack of specificity furto di lieve entità truffa aggravata altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che il motivo non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 129 cod. pen
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Testo completo

posti da: COMPARETTI FERNANDO ANTIOCO MARINO nato a SANT'ANTIOCO il 22/08/1943 COMPARETTI GIANFRANCO nato a SANT'ANTIOCO il 15/05/1966 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;rilevato che Fernando Antioco Marino Comparetti e Gianfranco Comparetti ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili dei reati aggravati di furto in abitazione e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione della legge penale in ordine al mancato accertamento, da parte della Corte di merito, di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. pen.; ritenuto che il motivo non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (v. in particolare le pagg. 5 e 6), esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P P.Q.MIl consigliere estensore Il Pre identeRnqJdi Maria Te sa Belmonte ) DEPOSITATA