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Ordinanza — n. 14077/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against burglary conviction due to lack of legal grounds and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14077/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of reasoning and misclassification of facts regarding theft in a dwelling, as well as the denial of a minor damage mitigation circumstance. The court rejected these claims because the theft occurred in a garage directly attached to the victim's home, and the required low economic value for the mitigation circumstance was not met.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The Supreme Court rejects appeals based on alleged reasoning defects or misclassification of theft in a dwelling when the garage is directly attached to the residence, and denies the minor damage mitigation circumstance when the economic value of the stolen item is not negligible.

Parole chiave

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theft in dwelling garage attachment minor damage mitigation economic value threshold inadmissible appeal reasoning defect criminal liability risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615 - 01
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Testo completo

nato a MARSALA il 24/04/2000 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;rilevato che Flavio Raineri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, nonché l'erronea qualificazione dei fatti nel reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità e che sia manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, la fattispecie di furto in abitazione è stata correttamente ritenuta, posto che il ciclomotore sottratto dall'imputato si trovava all'interno del garage condominiale, di diretta pertinenza dell'abitazione della persona offesa; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizi di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato atteso che tale attenuante presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo al valore in sé della cosa e agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (ex plurimis Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615 - 01), laddove, nel caso di specie, nella prima parte di pag. 3 della sentenza impugnata, la Corte di appello ha chiarito con adeguata motivazione perché l'attenuante non dovesse essere ritenuta configurabile; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

P.Q.MIl consigliere estensore Pre e te IN CANCFLIFRIA ,lo noldi Maria T esa Belmonte 17 26 Fuh.-y ario . 3