Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding guilt for crimes under Articles 477 and 482 of the Penal Code, claiming the act constituted a gross falsehood instead. The court rejected this because the appeal grounds were generic and assertive, failing to cite specific elements required by Article 581, paragraph 1, letter c), of the Code of Criminal Procedure, thus preventing the appellate judge from exercising their review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and assertive, lacking the specific elements required to allow the appellate judge to identify the reliefs and exercise their supervisory power.
Parole chiave
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ato a LISSONE il 18/05/1969 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 2kJ\rilevato che Massimo Sanfilippo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del primo Giudice con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando l'insussistenza del reato contestato in favore della configurabilità di un falso grossolano; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché generico e assertivo, essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura, non consentendo al Giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. P.Q.M• DEPOSITATA NJ CANC r-7'n!A 1 7ft 2026 Il Fumo i, Dt,