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Ordinanza — n. 14074/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 c.p.p. regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14074/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's confirmation of her criminal liability for defrauding and document-related bankruptcy, but failed to identify specific legal errors in the reasoning. Consequently, the court ruled that the generic nature of the complaints prevented the appellate judge from exercising its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it contains only generic and assertive complaints that fail to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal admissibility Art. 581 c.p.p. generic complaints bankruptcy fraud liability bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: MIRIAMOLI PATRIZIA ANNA nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 27/11/1961 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Oixrilevato che Patrizia Anna bidg~a-iide I ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha rideterminato la pena inflittale, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di bancarotta distrattiva e documentale; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata; ritenuto che esso sia costituito da doglianze del tutto generiche e assertive e, come tali, prive dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (v., in particolare, le pagg. 4 e ss.), il ricorso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P. P.Q.M