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Ordinanza — n. 14073/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-specific grievances and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14073/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence and recognition of a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code. The court rejected this because the grievances were non-specific, failed to address the lower court's reasoning, and merely repeated arguments already dismissed at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists of non-specific grievances that do not confront the judgment's reasoning and merely repeat arguments already rejected by the court of first instance or appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-specific grievances repetition of arguments Article 62 Penal Code Supreme Court jurisdiction cosa di poco valore reato di poca entità danno patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 62, n. 4 c.p.
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Testo completo

Consigliere CARLO RENOLDI; (Q)-rilevato che Davide Vinotti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di più episodi di furto in abitazione; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto aspecifiche, che non si confrontano con l'ampia motivazione offerta dalla sentenza impugnata e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M