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Ordinanza — n. 14069/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial reform of criminal sentence for generic mitigating factors and probation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14069/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged a partial reform of a criminal judgment regarding charges of continued offenses, arguing for generic mitigating circumstances and alternative detention. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly applied legal principles by selecting decisive factors and providing a negative reliability prognosis for probation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal against a judgment on criminal liability is inadmissible if the lower court's reasoning is free from evident illogicality, as it is sufficient for the judge to consider only decisive elements rather than all arguments presented.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating factors probation denial continued offenses lower court reasoning falsificazione di monete sanzioni pecuniarie riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 453 c.p.
Art. 455 c.p.
Art. 61 n. 2 c.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02
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Testo completo

posto da: GNACCARINI MATTEO nato a VIMERCATE il 05/04/1991 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;rilevato che Matteo Gnaccarini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Monza con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 453, 455, 61, n. 2, cod. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità e che sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), che ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plurimis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva e ritenuto che esso sia manifestamente infondato atteso che il Giudice di merito ha esplicitato le ragioni del rigetto, formulando una prognosi negativa di affidabilità dell'imputato facendo applicazione di corretti argomenti logico-giuridici (si veda, in particolare, quanto riportato a pag. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M P.Q.Maojedi Maria Teres Belmonte CiEPOS ATA IN