Italian Court dismisses appeal claiming unaggravated theft charge failed to contest public service element.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the aggravating circumstance of theft from public service was adequately contested despite lacking formal invocation. The prosecution's indictment explicitly specified that the stolen electricity was intended for public service, satisfying the requirement for a valid defense. Consequently, the court found the appellant's argument regarding the lack of formal contestation to be manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 7 c.p.; The aggravating circumstance of theft from public service is a matter of value judgment and is considered adequately contested even if not formally evoked, provided the indictment contains specific phrasing regarding the public service nature of the goods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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dal Consigliere CARLO RENOLDI;rilevato che Giovanni Di Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., che non sarebbe stata contestata nella rubrica; rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha natura valutativa e deve ritenersi adeguatamente contestata anche qualora non venga evocata formalmente, ma con perifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente, idonee a consentire all'imputato di difendersi; ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato, atteso che il capo di imputazione riportava la specificazione che la condotta furtiva, avente ad oggetto energia elettrica, realizzata attraverso un allaccio abusivo alla rete di distribuzione, era stato commesso su cose destinate a un pubblico servizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P P.Q.M