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Ordinanza — n. 14066/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14066/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14066/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ZA nato a PALERMO il 01/05/1970 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;rilevato che Vincenza Guadagna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso deduce l'esistenza di vizi della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, nonché la violazione delle norme processuali che impongono al giudice di adottare una motivazione completa rispetto alle acquisizioni processuali e alle deduzioni delle parti; ritenuto che esso sia generico perché privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che lo stesso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, avuto riguardo all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14066/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che lo stesso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, avuto riguardo all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

Parole chiave

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circostanza attenuante scemata imputabilità reato mancato altri capi d'accusa colpa concomitante difesa penale
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Testo completo

ZA nato a PALERMO il 01/05/1970 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;rilevato che Vincenza Guadagna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso deduce l'esistenza di vizi della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, nonché la violazione delle norme processuali che impongono al giudice di adottare una motivazione completa rispetto alle acquisizioni processuali e alle deduzioni delle parti; ritenuto che esso sia generico perché privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che lo stesso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, avuto riguardo all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M