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Ordinanza — n. 14057/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted aggravated theft due to inadmissible grounds and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14057/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for attempted aggravated theft, arguing against the evidence and the denial of non-punishability due to minor circumstances. The court rejected these claims as they were either repetitive of already reviewed issues or improperly formulated, falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on repetitive grievances regarding evidence evaluation or generic requests for statutory mitigation are inadmissible in cassation, as such matters belong to the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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attempted aggravated theft inadmissible appeal repetitive grievances non-punishability minor cassation jurisdiction altri capi d'accusa scemata imputabilità prova del dolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
3-4 della sentenza); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso lamenta l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuto che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
3-4 della sentenza); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso lamenta l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuto che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

posto da: CAMPAGNOLO LUCA nato a COMISO il 29/09/1980 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;rilevato che Luca Campagnolo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di tentato furto aggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denuncia l'erronea valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto costituito da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che ha escluso la sussistenza di dubbi in punto di responsabilità alla luce di un'analisi, congrua e logica, del corposo compendio probatorio (v. pag. 3-4 della sentenza); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso lamenta l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuto che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. fosse inammissibile già in sede di appello in quanto articolata in termini del tutto generici e che, dunque, questo abbia giustificato l'omessa risposta da parte della Corte di appello, la quale ha implicitamente fatto proprie le valutazioni operate dal primo Giudice, secondo cui, avendo l'imputato frantumato un vetro per fuoriuscire dall'immobile, il fatto non poteva considerarsi come di particolare tenuità: apprezzamento valutativo tipicamente attribuito alla cognizione del giudice di merito e che, come tale, non potrebbe essere, comunque, censurato in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P P.Q.M