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Ordinanza — n. 14055/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against attempted theft conviction for lack of merit and inadmissible arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14055/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize the mitigating circumstance of minor offense value under Article 131-bis and omitted the mitigation under Article 62, paragraph 4. The court rejected these claims, noting the lower court's reasoning was based on the significant economic value of the stolen equipment and the lack of logical flaws in its assessment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's reasoning on statutory grounds is logically sound and based on a typical merit-based appreciation of the facts.

Parole chiave

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attempted theft conviction minor offense exemption mitigating circumstances inadmissible appeal merit-based assessment cosa di poco valore reato di poca entità furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

nato a SIRACUSA il 23/11/1986 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;rilevato che Davide Cantone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto tentato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la violazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

2) ha dato puntualmente conto delle ragioni per le quali la causa di non punibilità è stata esclusa, evidenziando il non modesto valore economico delle attrezzature che l'imputato aveva sottratto e nella disponibilità delle quali era stato rinvenuto appena uscito dal cantiere; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso censura l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che esso sia indeducibile in sede di legittimità e, al contempo, manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che ha sottolineato, secondo un apprezzamento tipicamente di merito, il non modesto valore della refurtiva oggetto del tentato furto (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M