Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14050/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for false declaration and driving without license.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14050/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false declaration and driving without a license. The appellant argued for a lesser charge of impersonation and claimed the crimes were not continuous, but the court found these arguments manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 494 cod. pen.; Art. 495 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: When false identity is used in a public official's declaration, the heavier crime of false declaration prevails over the lesser crime of impersonation, and an appeal lacking substantive grounds or clear motivation is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
false declaration crime impersonation subsidiarity criminal continuity procedural motivation defect Court of Cassation appeal inganno sull'identità errore di persona falsificazione di marche ufficiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 494 cod. pen.
nella meno grave fattispecie prevista dall'art. 494 cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il delitto di sostituzione di persona ex art.
Art. 495 cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
7, ove si evidenziano le precedenti condotte di analogo tenore e le peculiari modalità esecutive del fatto) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.
art. 495 cod. pen
art. 494 cod. pen
nella meno grave fattispecie prevista dall'art. 494 cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il delitto di sostituzione di persona ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Moglianesi
(Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Moglianesi, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Consigliere CARLO RENOLDI;rilevato che Luigi Marcuccio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e di guida senza patente; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso censura la violazione della legge e il difetto motivazionale in ordine alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 495 cod. pen. nella meno grave fattispecie prevista dall'art. 494 cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Moglianesi, Rv. 268468 - 01); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso lamenta il mancato riconoscimento della continuazione esterna tra i reati contestati; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che la decisione sul punto è stata ampiamente motivata, avendo la sentenza impugnata, in particolare a pag. 6, spiegato le ragioni per le quali non è possibile ricondurre i vari episodi criminosi a una comune cornice deliberativa; rilevato, infine, che con il terzo motivo il ricorso denunzia la violazione della legge nonché il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso sia manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01), laddove nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata (si veda, in particolare, la pag. 7, ove si evidenziano le precedenti condotte di analogo tenore e le peculiari modalità esecutive del fatto) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.;t ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiar P.Q.M