Cassation court dismisses appeal against conviction for false testimony by a person without ID documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Alberto Guarnieri for false testimony under Article 495 of the Penal Code. The appellant argued for a different legal qualification of the act, but the court found the first-instance reasoning logically sound and consistent with established jurisprudence. Consequently, the conviction stands because the defendant, lacking identification documents, provided false statements intended to guarantee his personal qualities to a public official.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 496 cod. pen.: When a person without identification documents provides false statements about their identity to a public official to guarantee their personal qualities, the act constitutes the crime of false testimony under Article 495 rather than the lesser crime of false statements under Article 496.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;Rilevato che Alberto Guarnieri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente da vizi logici, il Giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata) facendo applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen. - che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 47077 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara in P.Q.M