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Ordinanza — n. 14036/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14036/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14036/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17 ottobre 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 18 giugno 2024 con cui Giuffrida Emmanuele era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14036/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata commisurazione della multa altri reati contravvenzione per eccesso di velocità guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a MESSINA il 20/03/1996 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 ottobre 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 18 giugno 2024 con cui Giuffrida Emmanuele era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. p.

3) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p.

4) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., 2esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Di P.Q.M