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Ordinanza — n. 14035/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming unconstitutional suspension of prescription due to conflicting laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14035/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a criminal conviction by arguing that the suspension of prescription was unconstitutional under Article 159 of the Penal Code. The court declared the appeal inadmissible because the Constitutional Court had already resolved this issue, confirming that the 2017 law applies to crimes committed between August 2017 and December 2019. Consequently, the appellant is ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 2, comma 1 lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134; The Constitutional Court's recent ruling clarifies that the suspension of prescription regime introduced in 2017 remains applicable to crimes committed during its validity period, rejecting arguments of retroactive abrogation.

Parole chiave

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suspension of prescription Constitutional Court ruling retroactive abrogation Article 159 Penal Code inadmissible appeal legal certainty principle procedural costs guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per illegittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 2, comma 1 lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134
103, con riferimento alle norme dell'art. 2, comma 1 lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, e art.
Art. 1, comma 2, legge 9 gennaio 2019, n. 3
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per illegittimità costituzionale dell'art. 159 cod.
legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con riferimento alle norme dell'art.
art. 159 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per illegittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 38 del 23 marzo 2026
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 luglio 2025 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rovereto del 21 dicembre 2023, ha condannato Zeneli Armando alla pena di giorni venti di arresto ed euro 600,00 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 186, commi 1 e 2 lett. b), e 186-bis, comma 1 lett. a), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per illegittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con riferimento alle norme dell'art. 2, comma 1 lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, e art. 1, comma 2, legge 9 gennaio 2019, n. 3, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui consente la sospensione del corso della prescrizione ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, facendo applicazione di una norma sostanziale in malam partem da ritenersi abrogata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. La dedotta questione, infatti, ha trovato soluzione nella recente sentenza della Corte costituzionale 23 marzo 2026, n. 38, che ha chiarito come il regime della prescrizione risultante dalla legge n. 23 giugno 2017, n. 103 continui ad applicarsi ai fatti commessi tra la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (1° gennaio 2020). Tale esegesi è conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite per cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 2 P.Q.M