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Ordinanza — n. 14034/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14034/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments from the first instance without engaging with the appellate court's reasoning. The appellant claimed procedural flaws regarding legal representation and lack of consciousness during a blood draw, but these points were already addressed and rejected in the second instance. The court ruled that such repetition without specific legal critique violates the mandatory requirement for a reasoned argument against the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must critically analyze the reasoning of the contested decision; mere repetition of arguments from prior proceedings without specific legal grounds renders it inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of arguments lack of critical analysis procedural requirements legal representation blood draw consent guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

ADRIANA ISABEL nato il 03/04/1988 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 maggio 2025 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo del 25 giugno 2024 con cui Castillo Ranjel Adriana Isabel era stata condannata alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione di legge per assenza della sua firma e di quella del pubblico ufficiale sul verbale di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'effettuazione del prelievo ematico; vizio di motivazione in ordine alla validità del consenso al prelievo da lei espresso, stante l'insussistenza di un suo reale stato di coscienza; vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza della prova della sua responsabilità nella causazione del sinistro.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello (cfr. p. 5 della sentenza impugnata), reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Di P.Q.MAlessandro D'Andrea Dona rranti (94- r DEPOSITATA 1141 CANCr" A 17 2026 11 FunzcH Mdrzia 1..