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Ordinanza — n. 14033/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justiciable factual re-evaluation and improper legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14033/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate factual elements and apply the law incorrectly. The appellant argued for subjective intent, lack of proof, and non-punishment due to minor offense, but the court found these arguments outside the Supreme Court's power to review facts. Consequently, the court ruled that the lower courts correctly assessed the evidence and denied the appeal, ordering the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Supreme Court cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence; appeals must strictly address legal errors without revisiting the discretion of the trial judge regarding the particular minor nature of the offense.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited particular minor offense non-habitual behavior requirement judicial discretion review sviamento della giustizia false dichiarazioni messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Con sentenza del 9 giugno 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 6 marzo 2023 con cui Cristaldi Sicilia Luigi era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 206,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità dei danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9 giugno 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 6 marzo 2023 con cui Cristaldi Sicilia Luigi era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 206,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; in relazione alla mancata prova dell'avvenuta integrazione del delitto ascrittogli; in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alle prime due censure, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con le prime due doglianze, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale 2riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità in ordine al reato contestatogli (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). 2.2.

Parimenti inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, riguardante l'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo, in proposito, essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità dei danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. (cfr. p. 3).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Di P.Q.M