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Ordinanza — n. 14030/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justifiable grounds regarding statutory exclusion of punishability and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14030/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were not justifiable in this stage of legal review. The appellant argued for the exclusion of punishability under Article 131-bis and the recognition of generic mitigating circumstances, which the lower court correctly denied based on the specific facts. The court ruled that the appellate judgment properly applied the statutory requirements and thus the appeal lacked valid legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are not justifiable in this stage of legal review, as the lower court's reasoning remains binding and unassailable.

Parole chiave

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inadmissible appeal exclusion of punishability mitigating circumstances justifiable grounds legal review stage guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen. 2.2.
Art. 133 cod. pen.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di 2negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 131-bis cod. pen
per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 62 -bis cod. pen
ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di 2negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

l 13/12/1986 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno del 4 settembre 2023 con cui Kushtaj Adjol era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.067,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

b) e 2- bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; inosservanza ed erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. p.

2) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p.

2) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di 2negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichi P.Q.MIl Consigliere estensore Il Preit1erteAlessandro D'Andrea Donatel ranti DEPOSITATA tN CANCrTi_LFRIA 17 A-P R9026 • FLIOZiO Mif Santis 3