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Ordinanza — n. 14029/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription defense failed due to new law application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14029/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense of prescription was not properly raised at the appellate level. The defendant argued that the crime committed in 2019 had expired, but the court noted the new law extended the prescription period for contraventions. Consequently, the statute of limitations had not yet run at the time of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 186 d.lgs. 30/1992; Art. 16 c.p.: The defense of prescription must be raised before the final judgment; failure to do so renders the subsequent claim inadmissible.

Parole chiave

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prescription defense appellate review contravention penalty legality defense statute of limitations guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Deve essere osservato, infatti, che il reato contestato è stato commesso in data 26 ottobre 2019, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d.
Art. 16 c.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lucca del 24 maggio 2024, ha rideterminato la pena inflitta a Del Mugnaio Maria Rosetta nella misura di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, inosservanza di legge per mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, che il reato contestato è stato commesso in data 26 ottobre 2019, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017. Ne consegue, pertanto, che alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (30 settembre 2025) non era ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 26 ottobre 2019, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiar P.Q.M