Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14028/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable factual re-evaluation and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14028/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate factual elements and generic mitigating circumstances, which are reserved for the trial court. The appellant argued for a different assessment of evidence and the denial of statutory benefits, but the court found these arguments outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or generic mitigating circumstances, as such assessments remain the exclusive prerogative of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited generic mitigating circumstances statutory benefits denial scope of cassation review guida nonostante revoca della patente contravvenzione alla circolazione detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992
Con sentenza dell'Il giugno 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del rn ia2Ol con cui Di Leva Angelo era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n.
Law n. 46/2006
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 62-bis cod. pen
ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nsigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'Il giugno 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del rn ia2Ol con cui Di Leva Angelo era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla disposta configurazione della sua responsabilità penale; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come l'imputato in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, 2quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito, mediante cui sono pervenuti ad affermare, in ragione del complessivo compendio probatorio in atti (cfr. pp. 3 e s. della sentenza impugnata), il pieno riconoscimento della responsabilità penale del prevenuto in ordine all'integrazione del reato contestatogli. 2.2.

Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p.

4) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pr#sienteAlessandro D'Andrea DonatJlld Ierranti D14-4xex DtPOS1TATA IN CANCEL.I.,ERIA P-R 2026 11 Fune M S(inirs