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Ordinanza — n. 14025/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissible grounds regarding non-punishment and sentencing leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14025/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not deducible in this stage of proceedings. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and generic mitigating circumstances, while the lower court correctly identified the required conditions for these defenses. The court ruled that the first-instance judgment properly evaluated the specific criteria for leniency and imposed a moderate sentence without error.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on non-punishment or mitigating circumstances are inadmissible if the lower court correctly applied the statutory criteria and provided coherent reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-punishment defense mitigating circumstances sentencing criteria legality stage guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente contravvenzione per eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di 2secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 131-bis cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
art. 62 -bis cod. pen
ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di 2secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod.
art. 133 cod. pen
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Ordinanza — n. 32232/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal ground lacking specific factual and legal arguments.
Ordinanza — n. 15332/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied under Art. 62-bis Penal Code.
Ordinanza — n. 21445/2026 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal on drunk driving conviction citing prescription statute changes and procedural inadmissibility.
Sentenza — n. 5892/2023 — snpen
Cassation annuls traffic court sentence for improper balancing of privileged aggravating circumstances with mitigating factors.
Sentenza — n. 2475/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription grounds, ruling the offense expired before the final judgment. The court annuls the conviction because the five-year limitation period for the traffic violation ended before the case concluded. The decision emphasizes that procedural delays do not suspend the statute of limitations for minor offenses. This ruling clarifies the application of the prescription period in abbreviated criminal proceedings. The court rejects the defense's argument regarding the retroactive application of the lighter penalty rule. Consequently, the conviction is voided due to the expiration of the legal time limit. The judgment is final and does not require remittal to lower courts. The outcome ensures legal certainty by enforcing the statute of limitations strictly. The court notes that no extension of the limitation period was requested by the defense. This case establishes that prescription bars convictions even if the lighter law applies retroactively.

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Testo completo

e ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 maggio 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara del 21 luglio 2023 con cui Gjergji Eder era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 800,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio inflittogli, di cui lamenta l'eccessiva entità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. (cfr. pp. 2 e s.). 2.2.

Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p.

3) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di 2secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 2.3. In ordine, infine, all'ultimo motivo eccepito, deve essere osservato come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 3), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.

Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01;

Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dich P.Q.M