Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14023/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic ground of illogical motivation without specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14023/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal, alleging illogical motivation, was too generic and lacked specific factual or legal arguments. The defendant argued that the lower court's reasoning regarding criminal responsibility and sentencing was flawed, but the court found the complaint did not adequately confront the specific arguments used by the appellate judges. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: A cassation appeal based solely on the illogical motivation of the lower court is inadmissible if the ground is generic and fails to specify the factual or legal reasons for the complaint.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic ground of appeal illogical motivation Code of Criminal Procedure specific factual arguments indennità di patrocinio pagamento dell'ammenda spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 19/06/1956 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 maggio 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 12 settembre 2023 con cui Tipaldi Francesco era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto accertamento della sua responsabilità penale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiar P.Q.MP9Q-8-4)-'4À3