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Ordinanza — n. 13992/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13992/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13992/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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UNALE di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano – in composizionemonocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daDaniel Nikolic, volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicatimediante quattro sentenze (sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 26/08/2016,confermata dalla Corte di appello di Milano in data 06/04/2017 e passata in giudicato il23/05/2017, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro centoventi di multa, peril reato di tentato furto aggravato, commesso a Busto Arsizio il 22/08/2016; sentenza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio del 06/02/2018, irrevocabileil 18/09/2018, di condanna alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed eurotrecentocinquanta di multa, per reati ex artt. 624, 625 comma 2 n. 4, 4 legge 16 marzo 2006n. 146, 625 n. 2 e 5 cod. pen., posti in essere in Fermo, Firenze, Russia, Hong Kong dalnovembre 2015 al marzo 2016, oltre che per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., commesso aRescaldina, in permanenza fino alla sentenza; sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del22/06/2018, confermata dalla Corte di appello di Milano il 19/02/2021 e passata in giudicatoil 20/09/2021, di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, per il reato di evasione,commesso a Busto Arsizio il 22/08/2016; sentenza del Tribunale di Milano del 17/04/2025,irrevocabile il 03/05/2025, di applicazione della pena di mesi quattro e giorni venti direclusione, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso in Opera il 10/05/2024).2.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 671 cod.proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13992/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Daniel Nikolic, tramite il difensore avv. Gian FilippoSchiaffino, deducendo – con due distinti motivi - illogicità e contraddittorietà dellamotivazione del provvedimento impugnato, nonché erronea applicazione dell’art. 671 cod.proc. pen., nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto insussistente il vincolo dellacontinuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna sopra indicate, senza tener contoadeguatamente né della stretta contiguità temporale esistente fra le condotte poste in esseredal condannato, né delle marcate analogie e interconnessioni ravvisabili tra le stesse.3.

Parole chiave

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tentato assassinio concorso di reati allegazioni di persecuzione contraddittorie reato continuato furti connessi indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
pen., posti in essere in Fermo, Firenze, Russia, Hong Kong dalnovembre 2015 al marzo 2016, oltre che per il reato di cui all’art. 416 cod.
art. 671 cod.proc. pen
Gian FilippoSchiaffino, deducendo – con due distinti motivi - illogicità e contraddittorietà dellamotivazione del provvedimento impugnato, nonché erronea applicazione dell’art. 671 cod.proc.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

UNALE di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano – in composizionemonocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daDaniel Nikolic, volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicatimediante quattro sentenze (sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 26/08/2016,confermata dalla Corte di appello di Milano in data 06/04/2017 e passata in giudicato il23/05/2017, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro centoventi di multa, peril reato di tentato furto aggravato, commesso a Busto Arsizio il 22/08/2016; sentenza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio del 06/02/2018, irrevocabileil 18/09/2018, di condanna alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed eurotrecentocinquanta di multa, per reati ex artt. 624, 625 comma 2 n. 4, 4 legge 16 marzo 2006n. 146, 625 n. 2 e 5 cod. pen., posti in essere in Fermo, Firenze, Russia, Hong Kong dalnovembre 2015 al marzo 2016, oltre che per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., commesso aRescaldina, in permanenza fino alla sentenza; sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del22/06/2018, confermata dalla Corte di appello di Milano il 19/02/2021 e passata in giudicatoil 20/09/2021, di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, per il reato di evasione,commesso a Busto Arsizio il 22/08/2016; sentenza del Tribunale di Milano del 17/04/2025,irrevocabile il 03/05/2025, di applicazione della pena di mesi quattro e giorni venti direclusione, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso in Opera il 10/05/2024).2.

Ricorre per cassazione Daniel Nikolic, tramite il difensore avv. Gian FilippoSchiaffino, deducendo – con due distinti motivi - illogicità e contraddittorietà dellamotivazione del provvedimento impugnato, nonché erronea applicazione dell’art. 671 cod.proc. pen., nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto insussistente il vincolo dellacontinuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna sopra indicate, senza tener contoadeguatamente né della stretta contiguità temporale esistente fra le condotte poste in esseredal condannato, né delle marcate analogie e interconnessioni ravvisabili tra le stesse.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione, ha in particolare segnalato trattarsi di condotte poste in essere entro unarco temporale dilatato e in luoghi differenti).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI