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Ordinanza — n. 13991/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding criminal continuity and temporal scope evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13991/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize criminal continuity between multiple offenses. The lower court found no unified criminal plan, attributing the acts to occasional circumstances rather than a continuous design. The appellate court ruled that the lower judge's reasoning was sufficient and the appellant's complaints lacked specific factual grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 81, comma 2 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the temporal scope and lack of a unified criminal plan without emerging defects of motivation.

Parole chiave

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criminal continuity temporal scope inadmissible appeal unified criminal plan judicial reasoning

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Marco Ferri,deducendo – con tre distinti motivi - vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 81, comma 2 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03
pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020

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Testo completo

n epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Rimini – in funzione di giudice dell'esecuzione – ha rigettato la richiesta volta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati ex artt. 624-625, 648-493-ter,493-ter, 624-625 e 648-493-ter cod. pen, giudicati con cinque sentenze emesse a carico diXXXXXXXXXX.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. Marco Ferri,deducendo – con tre distinti motivi - vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e)cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazionedell’arco temporale entro il quale sono collocati i fatti, oltre che con riferimento alla omessaconsiderazione della progressione criminosa che avvince gli stessi e quanto allasvalutazione della causale della ludopatia e al travisamento delle argomentazioni difensivee, infine, per omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata.3. Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo costante insegnamento di questaCorte, lo stato di dipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare launicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti,sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490).

Il giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, ha datoNell’ordinanza impugnata, inoltre, vi è adeguata motivazione in meritoall’insussistenza del medesimo disegno criminoso, non essendovi alcun elemento da cuidesumere una programmazione unitaria dei reati posti in essere dal soggetto, i qualiappaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti e,dunque, espressivi di uno stile di vita.Il ricorso, pertanto, risulta aspecifico e fattuale, in quanto le doglianze, oltre asollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla basedell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nelprovvedimento impugnato.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.