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Ordinanza — n. 13989/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for failing to identify specific aspects of the revocation order for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13989/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pinpoint specific aspects of the revocation order for judicial review. The defense argued that the revocation lacked a complete gravity assessment and ignored the defendant's anorexia, but the court found the original decision logically sound based on repeated unauthorized absences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 47-ter comma 6 legge 26 luglio 1975 n. 354: An appeal against a revocation of home detention is inadmissible if it merely requests a new substantive evaluation without identifying specific aspects of the contested decision to be censured.

Parole chiave

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inadmissible appeal home detention revocation specific aspects requirement procedural penalty substantive review limitation

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Con il primo, lamentaviolazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 47-ter comma 6 legge 26 luglio 1975 n. 354
Art. 27 Cost.
Art. 146 cod. pen.
Art. 147 cod. pen.
Art. 47-ter Ord.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03
pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.

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Testo completo

ale di sorveglianza di Roma harevocato - per essersi egli reso responsabile di plurimi allontanamenti dal domicilio, in orarinon consentiti - la misura alternativa della detenzione domiciliare accordata, conprovvedimento del medesimo Tribunale di sorvegl ianza del 18/03/2025, aXXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto in espiazione della pena di anni otto e giorni diciannove direclusione, come da provvedimento di cumulo di pene concorrenti del Procuratore generalepresso la Corte di appello di Roma del 07/12/2022, con fine pena fissato al 14/12/2026.2. Avverso tale ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.Angela Porcelli, ricorre per cassazione, deducendo tre motivi. Con il primo, lamentaviolazione ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 47-tercomma 6 legge 26 luglio 1975 n. 354 e 27 Cost., per esser stata definitivamente revocata lamisura alternativa della detenzione domiciliare, in assenza di una completa valutazione inpunto di gravità dei fatti e sulla scorta di una motivazione illogica e carente; con il secondomotivo, la difesa deduce violazione degli artt. 146 e 147 cod. pen., nonché 27 Cost., peresser stato violato il dovere di bilanciamento delle suddette condotte di trasgressione, con legravi condizioni di salute nelle quali versa il prevenuto (trattasi di soggetto sofferente dianoressia), ampiamente documentate in atti e già poste alla base del precedenteprovvedimento di concessione della detenzione domiciliare; con il terzo motivo, la difesa siduole della violazione di legge e del vizio della motivazione, in relazione agli artt. 47-ter Ord.pen. e 27 Cost., sotto il profilo del travisamento dei fatti e della mancata valutazione dicircostanze ritenute indispensabili ai fini del decidere, sulla scorta di una motivazione illogicae carente.La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale si è riportata aimotivi esposti nell’impugnazione.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazionedi legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnatoda sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende, in realtà, a provocare una nuova e nonconsentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per larevoca della misura alternativa precedentemente concessa. L’ordinanza impugnata, peraltro,ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congruae scevra da vizi giuridici e sottolineando come i ripetuti allontanamenti dal domicilio delsoggetto, ad onta delle diffide e delle ampie autorizzazioni di cui godeva, siano violative delleprescrizioni che accompagnano la misura e appaiano inconciliabili con la prosecuzione dellastessa.

La motivazione del provvedimento impugnato è logica e coerente; a fronte di ciò, ladifesa oppone esclusivamente una critica confutativa e aspecifica.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.