Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13988/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual re-evaluation request and lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13988/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new factual assessment regarding sentencing and the application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because they amounted to a precluded interpretative re-evaluation of facts already settled at the appellate level.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it is based solely on the hope of a re-evaluation of factual elements, as the interpretation of facts is precluded in this stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual re-evaluation Article 131-bis precluded interpretation procedural costs Cassa delle ammende appellate review risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Corrado Limentani,ha proposto ricorso per cassazione, deducendo – con tre distinti motivi – vizi ex art. 606,comma 1, lett.
Art. 131-bis c.p.
pen., per violazione della legge penale quantoall’applicazione dell’art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., per violazione della legge penale quantoall’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonché illogicità della motivazione in ordine allaquantificazione della pena e quanto alla sostituzione della pena con una pena sostitutiva aisensi della legge 24 novembre 1981 n.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

25 della CORTE di APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano haparzialmente riformato la decisione del Tribunale della medesima città in composizionemonocratica, che aveva dichiarato Pio Tortorelli colpevole del reato di cui all’art. 76 comma 3d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 – perché contravveniva alle prescrizioni che erano state alui imposte, in forza dell'ordinanza del Questore del 24/06/2022, notificatagli in pari data – e,per l’effetto, ha rimodulato la pena inflitta nella misura di mesi uno e giorni quindici diarresto, confermando le ulteriori statuizioni.2. Avverso tale sentenza Pio Tortorelli, tramite il difensore avv. Corrado Limentani,ha proposto ricorso per cassazione, deducendo – con tre distinti motivi – vizi ex art. 606,comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per violazione della legge penale quantoall’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonché illogicità della motivazione in ordine allaquantificazione della pena e quanto alla sostituzione della pena con una pena sostitutiva aisensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sul mero auspicio di unarivalutazione di elementi fattuali, ossia del compimento di una operazione interpretativapreclusa in questa sede.La Corte territoriale ha ritenuto, anzitutto, di non poter applicare l’art. 131-bis cod.pen., in ragione della natura non episodica della condotta tenuta dal soggetto, che risultagravato da diversi pregiudizi penali.

Anche la doglianza inerente al trattamento sanzionatoriodeve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che la valutazione attinente adaspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potererisulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principiodi diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamentel’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure chereclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero lavalorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessinell’apprezzamento del giudice impugnato.La Corte territoriale, infine, si è specificamente confrontata con la (generica)richiesta di applicazione di pena sostitutiva, disattendendola mediante motivazione lineare ecoerente.4.

A fronte di tali argomentazioni - esaustive e scevre da vizi giuridici, oltre cheprive di spunti di contraddittorietà - il ricorso si limita a invitare ad una rivalutazione deglielementi fattuali, riproponendo questioni già respinte in modo non manifestamente illogico insede di appello e peccando, quindi, anche di aspecificità.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI