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Ordinanza — n. 13986/2026 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal as mere complaints against supervision court's discretionary sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13986/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the supervision court failed to adequately consider his rehabilitative progress when denying probation. The court rejected this, ruling that the appeal constituted only a complaint about the decision's reasoning rather than a valid legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610 c.p.p.; Appeals against supervision court decisions are inadmissible if they merely express dissatisfaction with the discretionary evaluation of facts without raising specific legal errors or substantive contradictions.

Parole chiave

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supervision court appeal probation denial inadmissible cassation discretionary sentencing mere complaint appeal truffa in materia di credito abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato la richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, avanzata daNello Nataloni, soggetto in espiazione della pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione,riportata per i reati di insolvenza fraudolenta e truffa e a carico del quale risultano condannein primo grado per truffa, violazioni finanziarie, frode nell’esercizio del commercio, esercizioarbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, nonché pregiudizi penali perbancarotta fraudolenta, ricettazione, falso e truffa.2.

Ricorre per cassazione Nello Nataloni, per il tramite del difensore avv. GiovanniLoquenzi, deducendo vizio motivazionale e violazione di legge, per non esser statoadeguatamente considerato, nel provvedimento reiettivo, il soddisfacente percorsoriabilitativo già compiuto dal condannato.3. Il ricorso è inammissibile. Le censure sussunte nell’atto di impugnazione, infatti,non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate infatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione econoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedottispunti di contraddittorietà, che risultano – contrariamente alle deduzioni difensive – del tuttoassenti nel testo dell’avversato provvedimento.

Dette doglianze sono, altresì, riproduttive diargomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese – in base a un ineccepibileargomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Roma.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI