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Ordinanza — n. 13984/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13984/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Lindiri's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lindiri argued for a new evaluation of his detention conditions and challenged the legal qualification of his possession of weapons and ammunition. The court rejected these claims as generic, reiterative, and inconsistent with established case law, refusing to re-evaluate facts already thoroughly addressed by lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on generic allegations of logical defects or contradictory interpretations without specific legal violations is inadmissible, as the court cannot perform a new evaluation of facts already exhaustively examined by lower tribunals.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural violation reiterative censure procedural costs criminal appeal detention conditions violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) e) cod. proc. pen.
Francesco Carboni,deducendo – con tre distinti motivi volti ad evidenziare violazioni ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

TE di APPELLO di CAGLIARI - SEZ.DISTACCATA di SASSARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari – Sez.distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro del 18/10/2023 - cheaveva dichiarato Francesco Lindiri colpevole dei reati di cui agli artt. 23 secondo e terzocomma legge 18 aprile 1975 n. 110, per aver detenuto armi clandestine e 697 cod. pen., peraver abusivamente detenuto caricatori e munizionamento – e per l’effetto, esclusa lacontestata recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazionefra gli stessi, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euroduemila di multa.2.

Ricorre per cassazione Francesco Lindiri, a mezzo dell’avv. Francesco Carboni,deducendo – con tre distinti motivi volti ad evidenziare violazioni ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen. – erronea qualificazione giuridica del fatto e irragionevolezzasanzionatoria, oltre che difetto di prova in ordine all’effettiva offensività della condotta ederrata considerazione della natura sproporzionata della detenzione domiciliare speciale, peressere la stessa asseritamente inconciliabile con l’attività lavorativa svolta dal condannato.3.

Le doglianze difensive sono generiche e tendono a far emergere inesistentidifetti di illogicità o contraddittorietà, nonché a prospettare enunciati ermeneutici contrastantisia con il dato normativo che con la consolidata giurisprudenza di questa Corte. Vengonoprospettate, inoltre, censure di carattere meramente reiterativo, adeguatamente affrontatedalla Corte territoriale con motivazione esaustiva e congruente. In pratica, si auspica unanuova e diversa valutazione degli elementi di valutazione e conoscenza emersi, ossia ilcompimento di una operazione di giudizio preclusa a questa Corte.4.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI