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Ordinanza — n. 13982/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove clear logical error in evidence interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13982/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gerlando Russotto inadmissible, rejecting his claim that the lower court misinterpreted intercepted conversations. The defense argued the trial judge erred in reading the evidence, but the court held that interpreting conversational content is a factual matter reserved for the trial judge. Since the appellant failed to demonstrate a clear logical error or a definitive distortion of the evidence, the request for cassation was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 220 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the interpretation of intercepted conversations is inadmissible unless the appellant proves a clear logical error or a definitive distortion of the evidence that decisively alters the outcome.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible intercepted conversations factual evaluation logical error evidence distortion trial judge discretion porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione Gerlando Russotto, a mezzo degli avv.ti SalvatoreCusumano e Giuseppe Barba, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
pen.,riguardo all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., in ragione della errata interpretazione delleconversazioni versate nell’incarto processuale, oltre che per l’assenza di riscontri rispettoalle stesse.3.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen
pen.,riguardo all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., in ragione della errata interpretazione delleconversazioni versate nell’incarto processuale, oltre che per l’assenza di riscontri rispettoalle stesse.3.
art. 616 cod. proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli
263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.
Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea
Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino
Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio
267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv.
Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta
Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro
Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni
Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro
Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno
Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi
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Testo completo

CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del 22/03/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diAgrigento, che aveva dichiarato Gerlando Russotto colpevole dei delitti di detenzione e portoillegali di arma comune da sparo, ex artt. 2, 4 e 7 legge 02 ottobre 1967 n. 895 e per l’effetto– unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e applicata la contestata recidiva,nonché computata la diminuente del rito – lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesidue e giorni venti di reclusione e 2.667,00 di multa.2. Ricorre per cassazione Gerlando Russotto, a mezzo degli avv.ti SalvatoreCusumano e Giuseppe Barba, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod.proc. pen., in relazione agli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen.,riguardo all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., in ragione della errata interpretazione delleconversazioni versate nell’incarto processuale, oltre che per l’assenza di riscontri rispettoalle stesse.3. Quanto alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito delledichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delleconversazioni costituisce una tipica questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice dimerito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata inconformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.

U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337- 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784– 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile,infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato diun'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto inpresenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva edincontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018.

Di Maro, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n.7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007,Donno, Rv. 237994).Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testodella sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modoadeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep.03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa letturadelle conversazioni versate in atti – e in parte anche richiamate nel provvedimentoimpugnato, al fine di ricavarne esiti difformi.

In questo modo, è stato auspicato il compimentodi una operazione non consentita in sede di legittimità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI