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Ordinanza — n. 13981/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the lawyer was not authorized to defend before higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13981/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the defendant's lawyer lacked authorization to practice before higher jurisdictions. Although the lawyer attempted to requalify the appeal as a cassation request, the court held that the principle of conservation of the means of appeal cannot override formal and substantive requirements for different types of appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: The principle of conservation of the means of appeal cannot derogate from the norms formally and substantively disciplining different types of appeal, rendering an appeal inadmissible if filed by a lawyer unauthorized to defend before higher courts.

Parole chiave

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inadmissible appeal unauthorized lawyer higher courts conservation of means criminal procedure Cassazione legal representation decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
I PACE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina del 20/05/2025 ha propostoappello – poi riqualificato in ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod.
Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
I PACE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina del 20/05/2025 ha propostoappello – poi riqualificato in ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti a escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cortecost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

I PACE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina del 20/05/2025 ha propostoappello – poi riqualificato in ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc.pen., con trasmissione degli atti a questa Corte, come da ordinanza del Tribunale di Messinain composizione monocratica del 01/12/2025 – l’imputato Antar Said, a mezzo dell’avv.Giuseppe Romano.2. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile de plano, a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto propostada soggetto non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso legiurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con laveste formale dell’appello; il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cuiall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogarealle norme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi di impugnazione(Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti a escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cortecost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, diuna sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI