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Ordinanza — n. 13979/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion of factual re-evaluation in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13979/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Ladisa's appeal inadmissible because the Tribunal of Taranto had already resolved the continuity of crimes issue through a detailed factual analysis in execution proceedings. The defense argued violations of criminal code articles regarding the unification of four distinct criminal judgments, but the court found the core factual arguments were already exhaustively examined. Consequently, the court ruled that re-discussing these established facts was precluded in a legality review, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: A request to unify crimes based on factual continuity is precluded in cassation when the execution judge has already thoroughly analyzed the criminal facts and their proximate genesis, rendering a re-evaluation incompatible with the nature of the legality review.

Parole chiave

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continuity of crimes execution proceedings preclusion of re-evaluation legality review inadmissible appeal reati contro il patrimonio infrazioni contro i beni culturali litispendenza e connessione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod.proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

E di TARANTOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto – in composizionecollegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daGiuseppe Ladisa, volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicatimediante quattro sentenze, già dalla difesa suddivise in due distinti gruppi (gruppo A:sentenza del 20/11/2003 del Tribunale di Pesaro, confermata dalla Corte di appello diAncona con sentenza del 01/02/2008 e passata in giudicato ilo 12/08/2008, di condanna allapena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa, per il reato di furtoaggravato commesso in Montelabbate il 18/04/2001; sentenza del 05/02/2003 del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona, parzialmente riformata dalla Corte diappello di Ancona con sentenza del 05/04/2005, divenuta irrevocabile il 27/01/2006, dicondanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa, per i reatidi rapina e lesioni, commessi in Sirolo il 10/05/2001; gruppo B: sentenza ex art. 444 cod.proc. pen. del 28/07/2010 del Tribunale di Bari, passata in giudicato il 05/04/2011, dicondanna alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro sessanta di multa, per ilreato di tentato furto aggravato, posto in essere in Bari il 27/07/2010; sentenza del23/10/2012 della Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del06/03/2012, passata in giudicato il 06/2/2013, di condanna alla pena di anni uno e mesiquattro di reclusione ed euro duecento di multa, per il reato di furto aggravato commesso inBari in 29/11/2011).2.

Ricorre per cassazione Giuseppe Ladisa, tramite il difensore avv. Luigi Di Rella,deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen e 671 cod. proc. pen.,nella parte in cui il Tribunale di Taranto ha ritenuto insussistente il vincolo dellacontinuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna sopra indicate.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI