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Ordinanza — n. 13978/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against surveillance court order denying probation due to high sentence severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13978/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being manifestly unfounded and specific. The lower court correctly denied probation and therapeutic placement due to the four-year prison sentence and the defendant's negative personality traits. The Supreme Court ruled that the appeal improperly sought a factual re-evaluation rather than a legal review, thus rejecting the request for alternative measures.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.; Art. 94 T.U. stup.; The appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, specific, and improperly aimed at obtaining a factual re-evaluation within a legality judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal surveillance court probation denial drug possession factual re-evaluation

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Luciano Maria Domenico Creazzo, in difesa di XXXXXXXXXXXXX,impugna tale provvedimento, articolando tre distinti motivi e dolendosi della sussistenza deivizi ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 94 T.U. stup.
Art. 47-ter comma 1 lett. c) legge 26 luglio 1975 n. 354
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
proc.pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
art. 656 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc.pen
ART. 52 D.LGS.196/03
proc.pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.

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Testo completo

, il Tribunale di sorveglianza di ReggioCalabria ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento inprova terapeutico, nel contempo dichiarando inammissibile la domanda di detenzionedomiciliare, in ragione dell’entità della pena da espiare, presentata da XXXXXXXXXXXXX(soggetto attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari per altra causa, ma liberoex art. 656 cod. proc. pen.), in relazione alla pena di anni quattro di reclusione, inflittagli consentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 08/03/2021, in riforma dellasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del13/05/2019, passata in giudicato il 13/01/2023, che lo ha condannato per il reato didetenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309,commesso nell’estate del 2015 in Reggio Calabria.2.

L’avv. Luciano Maria Domenico Creazzo, in difesa di XXXXXXXXXXXXX,impugna tale provvedimento, articolando tre distinti motivi e dolendosi della sussistenza deivizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge inrelazione agli artt. 94 T.U. stup., 47-ter comma 1 lett.

c) legge 26 luglio 1975 n. 354, oltreche per contraddittorietà e illogicità della motivazione.3. Il ricorso è inammissibile, essendo esso manifestamente infondato e aspecifico,nella parte in cui deduce inesistenti vizi di contraddittorietà o illogicità dell’apparatomotivazionale dell’avversato provvedimento; l’impugnazione, inoltre, è impropriamentefinalizzata ad ottenere una vera e propria rivalutazione di elementi fattuali, il che equivale adire che essa è volta al compimento di una operazione valutativa che non è consentita,nell’ambito del giudizio di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza - contrariamente allededuzioni difensive - risulta aver adeguatamente valutato gli elementi emergenti dagli atti,giungendo a formulare un giudizio completo e lineare, circa la condizione e la personalità delcondannato. Il Giudice a quo, infatti, ha evidenziato la negativa indole del soggetto e lospecifico rischio di recidiva, trattandosi peraltro di soggetto che ha compiuto solo un limitatopercorso di resipiscenza e di rivisitazione critica, in ordine alle pregresse condotte devianti.4. A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizigiuridici, espresse con motivazione ampia e coerente, il ricorrente si limita a operare unacontestazione nei termini sopra riportati, richiedendo una rivalutazione dei presupposti dellaconcessione della auspicata misura, nonché lamentando genericamente la sussistenza deipresupposti applicativi della stessa.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.