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Ordinanza — n. 13972/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding failure to unify crimes under continuity due to lack of significant new elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13972/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to unify crimes under the continuity principle was legally sound. The appellant argued for unification based on prior judgments and alleged procedural flaws regarding the acquisition of those sentences, but the court found these to be mere factual criticisms lacking legal merit. The decision upheld the principle that a judge may acquire necessary elements 'al iunde' and that the existing continuity bond was not sufficiently challenged by the new facts presented.

Regesto Legislator

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Art. 186 disp. att. c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The failure to acquire prior sentencing judgments ex officio for recognizing the continuity bond does not sanction the decision, as judges may acquire necessary elements 'al iunde', and mere factual criticisms without specific legal arguments render an appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crimes inadmissible appeal judicial acquisition of evidence procedural nullity art 186 disp att cpp

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186 disp. att. c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Debora Piazza,deducendo vizio ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
Art. 52 comma 1 D.Lgs. 196/03
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cuiall’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
art. 444 cod. proc.pen
309, commessoil 30/11/2016 a Milano; sentenza del Tribunale di Milano in composizione monocratica del07/02/2018, passata in giudicato il 09/03/2018, di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc.pen.
art. 186 disp. att. c.p
ART. 52 D.LGS.196/03
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cuiall’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 4049 del 30/10/1991, Bruno

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Testo completo

afe, il Tribunale di Milano - in composizionemonocratica e in funzione di Giudice dell’esecuzione - ha rigettato l’istanza presentata daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, volta alla unificazione in continuazione dei reatigiudicati mediante quattro sentenze (sentenza del Tribunale di Milano in composizionemonocratica del 25/01/2017, passata in giudicato il 09/11/2017, di applicazione di pena exart. 444 cod. proc. pen. nella misura di anni uno, mesi dieci e giorni sette di reclusione edeuro 4.500,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commessoil 30/11/2016 a Milano; sentenza del Tribunale di Milano in composizione monocratica del07/02/2018, passata in giudicato il 09/03/2018, di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc.pen. nella misura di anni due, mesi quattro e giorni diciassette di reclusione ed euro5.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commesso il05/01/2018 a Milano, fatto già unificato sotto il vincolo della continuazione con il reato di cuisopra, con aumento di pena a tale titolo nella misura di mesi sei di reclusione ed eurocinquecento di multa; sentenza del Tribunale di Milano in composizione monocratica del01/08/2018, confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 17/04/2019 edivenuta irrevocabile il 14/11/2019, di condanna alla pena di anni due e mesi quattro direclusione ed euro 6.400,00 di multa, per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre1990 n, 309, commesso il 13/06/2018 in Milano; sentenza del Tribunale di Milano incomposizione monocratica del 28/09/2019, passata in giudicato il 20/10/2021, diapplicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. nella misura di anni uno, mesi uno e giornidieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 09ottobre 1990 n. 309, commesso il 23/05/2021 a Milano); il provvedimento reiettivo è fondatosul presupposto della distanza cronologica esistente, tra i fatti dei quali viene domandatal’unificazione sotto il vincolo della continuazione, oltre che della insufficienza – ai fini che oravengono in rilievo – della condizione di tossicodipendenza nella quale versava il soggetto, inassenza di elementi di ulteriore valenza significativa.2.

Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore avv. Debora Piazza,deducendo vizio ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per violazione dell’art.186 disp. att. cod. proc. pen., per contraddittorietà della motivazione, in ordine al mancatoriconoscimento del vincolo della continuazione e lamentando, in particolar modo, la mancataacquisizione d’ufficio delle sentenze, ove non allegate all’istanza.3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, inquanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse comel'ordinanza avversata abbia valutato solo parzialmente gli elementi emersi dall’istruttoria.Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche, atteso che non si confrontano con leargomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.

Nelprovvedimento avversato, infatti, si evidenzia come non sia sufficiente - in vistadell’individuazione della preventiva ideazione di carattere unitario - il solo stato ditossicodipendenza del soggetto agenteGiova anche ricordare il principio di diritto che governa la materia, in base alquale: ‹‹La mancata applicazione dell'art. 186 disp. att. c.p.p. conseguente allaomessa acquisizione delle varie sentenze di condanna cui si riferisce l'istanza per ilriconoscimento del vincolo della continuazione, non è sanzionata da alcuna comminatoria, etanto meno da quella di nullità che interviene solo quando esplicitamente prevista, potendo ilgiudice di merito acquisire "al iunde" gl i elementi necessari per i l giudizio››(Sez. 1, n. 4049 del 30/10/1991, Bruno, Rv. 189755 – 01); tale regola ermeneutica consentedi reputare irrilevante, stante la natura lineare e coerente del provvedimento impugnato, ladedotta mancata acquisizione.La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, è logica ecoerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanereal riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma, che puòessere fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cuiall’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice inmateria di protezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.