Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising purely factual issues regarding social danger in probation supervision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mara Muto inadmissible, ruling that her arguments were entirely based on facts rather than legal errors. Muto challenged the probation supervision court's decision to reject her request for supervised release, citing violations of procedural articles and claiming the court failed to assess her social danger correctly. The court rejected the appeal because the petition did not identify specific legal violations but instead attempted a new factual evaluation of her social danger, which is not permitted at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based solely on factual grounds or attempts a new evaluation of the merits of the case, as the supreme court's role is limited to reviewing legal errors and procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
i SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di Mara Muto (persona condannata alla penadi anni sei e mesi dieci di reclusione, per i reati di associazione di stampo mafioso esottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, aggravato ex art. 416-bis.1cod. pen., commessi in Cetraro e luoghi viciniori e giudicati con sentenza della Corte diappello di Catanzaro del 18/07/2023, passata in giudicato il 29/08/2024).2.
Avverso tale provvedimento Mara Muto, a mezzo degli avv.ti Michele Rizzo eGiuseppe Bruno, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi ex art. 606 comma 1lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 203 e 208 cod. proc. pen., nonchéper mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, illegittimità del provvedimento per carenza dei presuppostinecessari per l’applicazione della libertà vigilata e, infine, per mancanza di attualità dellapericolosità sociale.3.
Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi interamente versati in fatto,quindi non consentiti in questa sede e, comunque, manifestamente infondati. Invero dettoricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individuasingoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, matende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione nel merito, circa lasussistenza dei presupposti necessari per l’adozione della misura di sicurezza della libertàvigilata, con particolare riferimento al profilo della pericolosità sociale.
Il tutto non puòincidere sulla tenuta di un’ordinanza quale quella impugnata, che ha correttamente valutatogli elementi risultanti dagli atti, adottando una motivazione congrua e priva di errateapplicazioni della legge, sia penale che processuale.Il provvedimento avversato, infatti, ha reputato condivisibile il giudizio in punto dipericolosità sociale della ricorrente, espresso dal Magistrato di sorveglianza, stante laparticolare proclività dimostrata dalla stessa (si tratta, evidenzia il Tribunale di sorveglianza,di una persona priva di attività lavorativa, legata da indissolubili vincoli familiari di caratterecriminale, oggetto di pessime informazioni di P.S., la quale continua a frequentarepregiudicati e che mostra – nel corso dei colloqui – un atteggiamento manipolativo e nonimprontato ad alcuna forma di collaborazione tesa al recupero, alla resipiscenza e allarivisitazione critica di quanto commesso).4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI