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Ordinanza — n. 13968/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as fact-bound and reiterative regarding probation violation sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13968/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision was entirely fact-bound and merely reiterative. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found no positive elements to support this given the defendant's negative personality and the non-occasional nature of the prohibited association. Consequently, the court refused to engage in a revision of the facts, which is precluded in a judgment of legality.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the contested decision is entirely fact-bound and merely reiterative, lacking any legal error or logical contradiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal fact-bound decision reiterative argument probation violation generic mitigating circumstances judgment of legality sentencing reduction recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Ricorre per cassazione Salvatore Ricupero, per il tramite del difensore avv.Giuseppe Pagano, denunciando – con il primo motivo - violazione ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.
Art. 62-bis c.p.
pen., conriferimento all’art. 62-bis cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila.
art. 62-bis cod. pen
pen., conriferimento all’art. 62-bis cod. pen.3.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 – 01
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Testo completo

CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haparzialmente riformato la decisione del Tribunale della medesima città in composizionemonocratica del 20/03/2025, che aveva ritenuto Salvatore Ricupero colpevole del reato dicui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, per aver ripetutamente violato la prescrizionedi non associarsi a persone che abbiano subito condanne o che siano sottoposte a misure diprevenzione, contenuta nella misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., allaquale era sottoposto e, per l’effetto, ha ridotto la pena inflitta nella misura di mesi cinque diarresto.2.

Ricorre per cassazione Salvatore Ricupero, per il tramite del difensore avv.Giuseppe Pagano, denunciando – con il primo motivo - violazione ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, oltre che permancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. Con ilsecondo motivo, si lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., conriferimento all’art. 62-bis cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto interamente versato in fatto e meramentereiterativo. La Corte territoriale – contrariamente a quanto dedotto dalla difesa – haadeguatamente argomentato circa il carattere non occasionale della frequentazioneincriminata, facendo corretta applicazione dei principi di diritto dettati da questa Corte nellaspecifica materia (si veda Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 – 01).Con riferimento alle generiche, i Giudici del merito rilevano come elementi positivi,in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili,assumendo invece rilievo dirimente tanto la negativa personalità dell’imputato, quanto ilcarico di pregiudizi che lo accompagnano.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizilogici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrenteinsiste – con deduzioni marcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da partedella Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,sostanzialmente invitando questa Corte al compimento di una operazione di rivisitazione,che è preclusa nel giudizio di legittimità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso.

Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI