Italian Supreme Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of specific facts and procedural preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Francesco Da Bellonio's cassation appeal inadmissible regarding the application of generic mitigating circumstances. The lower court found no positive elements for such mitigation, citing the defendant's non-cooperative conduct and the serious nature of the penalties. The Court rejected the request for a re-evaluation of facts, noting that this operation is precluded in the jurisdiction of law review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Supreme Court cannot recognize generic mitigating circumstances in a cassation appeal when the lower court's reasoning is coherent and lacks logical or legal defects, as re-evaluating factual elements is precluded in the jurisdiction of law.
Parole chiave
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ella CORTE di APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza del 16/02/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, cheaveva dichiarato Francesco Da Bellonio colpevole dei reati di detenzione e porto di armi eper l’effetto – ritenuta la continuazione tra gli stessi, applicata la diminuente del rito – loaveva condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 3.100,00 di multa.2.
Ricorre per cassazione Francesco Da Bellonio, per il tramite del difensore avv.Rosario Marino, articolando un motivo unico, a mezzo del quale lamenta sia inosservanzaed erronea applicazione della legge penale, sia carenza della motivazione, con riferimentoall’art. 62-bis cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile.Con riferimento alle generiche, i Giudici del merito rilevano come elementi positivi,in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili,assumendo invece rilievo dirimente tanto la condotta processuale serbata dall’imputato(giudicata non particolarmente collaborativa), quanto la grave natura dei pregiudizi penaliche accompagnano il soggetto.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridicied espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste – condeduzioni marcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corteterritoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,sostanzialmente invitando questa Corte al compimento di una operazione di rivisitazione,che è preclusa nel giudizio di legittimità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – in assenza di ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI