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Ordinanza — n. 13960/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for home detention due to lack of new elements and prior denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13960/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had rejected the request for home detention because no new facts existed and a similar request was previously denied. The Supreme Court upheld this decision, emphasizing that the absence of novel circumstances justified the rejection of the application.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 572 cod. pen.: An appeal against a surveillance court decision denying home detention is inadmissible if the request lacks novelty and was previously rejected without new elements.

Parole chiave

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home detention appeal surveillance court decision lack of new elements procedural inadmissibility prior denial precedent Italian criminal procedure penal code article 572

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 572 cod. pen.
cata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina had ich iara to inammiss ib i le e , comunque, r iget ta to l ’ i s tanza presentata daXXXXXXXXXXXXXXa, soggetto con pena detentiva in espiazione pari ad anni tre direclusione e fine pena fissato al 27/09/2028, inflitta per il reato di cui all’art. 572 cod.
art. 572 cod. pen
cata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina had ich iara to inammiss ib i le e , comunque, r iget ta to l ’ i s tanza presentata daXXXXXXXXXXXXXXa, soggetto con pena detentiva in espiazione pari ad anni tre direclusione e fine pena fissato al 27/09/2028, inflitta per il reato di cui all’art. 572 cod.
art. 616 cod. proc. pen
ART. 52 D.LGS.196/03

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Testo completo

cata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina had ich iara to inammiss ib i le e , comunque, r iget ta to l ’ i s tanza presentata daXXXXXXXXXXXXXXa, soggetto con pena detentiva in espiazione pari ad anni tre direclusione e fine pena fissato al 27/09/2028, inflitta per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. dalTribunale di Messina, istanza finalizzata a ottenere la detenzione domiciliare; ilprovvedimento si fonda sull’esistenza di una istanza di analogo contenuto, disattesa condecisione del 24/09/2025, in assenza di elementi sopravvenuti e, comunque, sullainsussistenza dei presupposti di legge necessari per l’accoglimento della domanda.2.

L’avv. Giacomo Orlando, difensore del condannato, impugna taleprovvedimento, dolendosi dei vizi di violazione di legge e motivazione apparente.3. Trattasi di censura che non si confronta – se non in maniera assertiva e deltutto confutativa – con il contenuto intrinseco del provvedimento impugnato, che si basasull’esistenza di un precedente provvedimento, assunto a seguito di istanza di analogocontenuto. Il Tribunale di sorveglianza, sul punto, ha chiaramente sottolineato l’assenza dielementi di novità, rispetto alla già assunta decisione e la non accoglibilità della domanda didetenzione domiciliare, stante l’entità della pena residua da espiare.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – in assenza di ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.